dic 26

Dopo più di un anno dall’entrata in vigore della legge Bersani, Agcom aveva costretto SKY a ridurre le “penali” chieste per il recesso anticipato: da 226euro fino a 12euro.

Come segnala Andrea Trapani, Agcom è intervenuta anche nei confronti di Mediaset Premium, imponendo penali non superiori a 11euro (delibera AGCOM 535/09).

Come ha giustamente evidenziato Andrea, Agcom non si è fermata qui:

In particolare l’AG.COM. ha ordinato alla società R.T.I. [...] con particolare riferimento al regime dei Costi dell’operatore posti a carico degli utenti in caso di recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza contrattuale nonché al regime del recesso dalle offerte promozionali, stabiliti nelle Condizioni generali di fornitura dei servizi  in abbonamento, e, in particolare:

a) di addebitare all’utente che esercita il recesso anticipatamente rispetto alla naturale scadenza contrattuale di un’offerta di listino un importo complessivo non superiore all’importo di euro 8,34 (otto/34) Iva inclusa, come sopra determinato;

b) di addebitare all’utente che esercita il recesso anticipatamente rispetto alla durata di un’offerta promozionale un importo sostanzialmente inferiore allo sconto fruito, ovvero la sola parte eventualmente corrispondente ai costi effettivamente sostenuti dall’operatore sino a quel momento, con esclusione dunque della restituzione del mancato guadagno;

c) di non addebitare all’utente recedente alcun ulteriore importo oltre a quelli di cui ai precedenti punti a) e b);

d) di adeguare le previsioni delle proprie Condizioni generali di fornitura in abbonamento dei servizi  e della Carta dei servizi alle indicazioni contenute nel presente ordine;

e) di fare ricorso ai più efficaci mezzi di comunicazione pubblicitaria per rendere edotta l’utenza circa l’attuazione degli adempimenti di cui al presente ordine;

f) di dare comunicazione all’Autorità, entro il più breve termine di 30 giorni dalla notificazione della presente delibera, di come si procederà per ottemperare alle precedenti prescrizioni.

La delibera, benchè si rivolga a Mediaset Premium, è la risposta di Agcom per risolvere (almeno in parte) alcune delle falle di cui in passato si era discusso (link1 e link2).

dic 15

In seguito all’intervista al CEO di Google, nella quale si è cercata di minimizzare l’importanza della tutela della privacy, Quintarelli ha segnalato la “reazione” di Asa Dotzler, uno dei “coordinatori” del progetto Mozilla, il quale ha (indirettamente) consigliato sul proprio blog di utilizzare Bing e non Google:

And here’s how you can easily switch Firefox’s search from Google to Bing. (Yes, Bing does have a better privacy policy than Google.)

Personalmente non sono per “boicottare” Google, ma sono per un utilizzo consapevole di Internet e ritengo fondamentale che gli utilizzatori siano consci del trattamento dei propri dati personali.

Deve essere chiaro a tutti che “una cronologia delle ricerche è l’istantanea degli interessi, delle relazioni e delle intenzioni dell’utente”.

Spesso invece “La maggior parte degli utenti Internet non si rende conto dell’enorme quantità di dati elaborati sulla base delle loro abitudini di ricerca, né delle finalità per le quali vengono usati. Se non sono consapevoli del trattamento, non possono prendere decisioni informate al riguardo.”

Io sono per il consenso informato: le persone devono conoscere (e devono essere messi in grado di comprendere) quante informazioni (rectius, dati personali) vengono elaborati da un motore di ricerca e quali siano le “conseguenze” di tale trattamento. In altre parole deve essere a tutti chiaro che unendo diverse informazioni apparentemente “anonime” (query di ricerca, data e ora, indirizzo IP, cookie) è assai agevole individuare l’autore di tali attività e quindi conoscerne passioni, preferenze, tendenze sessuali e orientamenti politici.

Invito tutte le persone interessate a leggere il parere del Data Protection Working Party (i.e. il Gruppo dei Garanti della Privacy europei) in riferimento ai motori di ricerca. Si scoprono diverse informazioni a mio avviso importanti.

Mi limito a riportare le conclusioni:

Applicabilità delle direttive CE

1. La direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati si applica generalmente al trattamento dei dati personali effettuato da motori di ricerca, anche quando la loro sede si trova al di fuori del SEE.

2. Un provider non stabilito nel SEE deve informare gli utenti delle condizioni che impongono il rispetto della direttiva sulla protezione dei dati, che si tratti della presenza di uno stabilimento o del ricorso a strumenti.

3. La direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati non si applica ai motori di ricerca Internet.

Obblighi dei provider di motori di ricerca

4. I motori di ricerca possono elaborare dati personali soltanto per finalità legittime e la quantità di dati deve essere pertinente e non eccedente rispetto alle diverse finalità.

5. I provider devono cancellare o rendere anonimi i dati personali (in maniera irreversibile e efficace) una volta che questi non sono più necessari per la finalità per la quale sono stati raccolti. In Gruppo di lavoro chiede ai provider di mettere a punto opportuni sistemi di anonimizzazione.

6. I periodi di conservazione dovrebbero essere ridotti al minimo ed essere proporzionati alle singole finalità indicate dal provider. Per quanto riguarda le spiegazioni iniziali dei provider sulle potenziali finalità della raccolta dei dati personali, il Gruppo di lavoro ritiene che non si giustifichi un periodo di conservazione superiore a sei mesi. La normativa nazionale può sempre disporre scadenze più brevi per la cancellazione dei dati personali. I provider che conservano i dati personali per più di sei mesi dovranno dimostrarne chiaramente l’assoluta necessità per il servizio. In ogni caso, è opportuno che le informazioni sul periodo di conservazione prescelto dai provider siano facilmente accessibili dalla home page.

7. Anche se, inevitabilmente, i provider raccolgono dati personali sugli utenti dei loro servizi (indirizzi IP) derivanti dal traffico HTTP standard, non è necessario raccogliere dati supplementari dai singoli utenti per assicurare il servizio di invio dei risultati delle ricerche e per la pubblicità.

8. Se i provider usano cookie, la loro durata di vita non dovrebbe essere superiore a quanto si dimostri necessario. Come per i cookie web, anche i flash cookie andrebbero installati soltanto se vengono fornite informazioni trasparenti sulla finalità della loro installazione e su come accedervi, modificarli e cancellarli.

9. I provider devono fornire agli utenti informazioni chiare e comprensibili sulla loro identità e ubicazione, sui dati che intendono raccogliere, conservare o trasmettere, e sulle finalità per le quali sono raccolti.

10. L’arricchimento dei profili individuali con dati non forniti dagli utenti stessi deve basarsi sul consenso degli interessati.

11. Se i provider propongono mezzi per conservare le cronologie di ricerca del singolo utente, devono assicurarsi il consenso dell’interessato.

12. I motori di ricerca dovrebbero rispettare le scelte di esclusione (opt-out) dei responsabili editoriali del sito, per cui il sito non deve essere sottoposto a ricerche per indicizzazione né incluso nella memoria cache dei motori di ricerca.

13. Quando i provider propongono una memoria cache, nella quale i dati personali sono conservati più a lungo che nella pubblicazione originale, devono rispettare il diritto degli interessati alla cancellazione di dati superflui e errati dalla memoria cache.

14. I provider specializzati in trattamenti a valore aggiunto, come la profilazione di persone fisiche (i cosiddetti “motori di ricerca di persone”) e il software di riconoscimento facciale sulla base di immagini, devono avere una motivazione legittima, per esempio il consenso dell’interessato, e rispettare tutte le altre prescrizioni della direttiva sulla protezione dei dati, come l’obbligo di garantire la qualità dei dati e la liceità del trattamento.

Diritti degli utenti

15. Gli utenti dei servizi di un motore di ricerca hanno il diritto di accedere, controllare e rettificare se necessario tutti i loro dati personali, profili e cronologie di ricerca compresi, conformemente all’articolo 12 della direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE).

Il Gruppo di lavoro raccomanda un modello multistrato per la privacy policy descritto nel suo Parere sulla maggiore armonizzazione della fornitura di informazioni

16. La correlazione incrociata di dati provenienti da servizi diversi appartenenti al provider può essere effettuata soltanto previo consenso dell’utente per quel servizio specifico.

dic 12

Quintarelli rilancia una preoccupante dichiarazione del CEO di Google:

“If you have something that you don’t want anyone to know, maybe you shouldn’t be doing it in the first place.”

La dichiarazione si avvicina molto al “se non hai nulla da nascondere, non ti devi preoccupare”, spesso pronunciato da chi cerca di minimizzare (o cancellare) il diritto alla privacy.

Leggendo questa dichiarazione mi è tornato alla mente un illuminato intervento di Rodotà, ex membro del Garante della Privacy, il quale – proprio in riferimento all’importanza di tutelare il diritto alla riservatezza – ricordava che:

Bisogna diffidare dell’ argomento di chi sottolinea come il cittadino probo non abbia nulla da temere dalla conoscenza delle informazioni che lo riguardano. “L’ uomo di vetro” è una metafora totalitaria, perché su di essa si basa poi la pretesa dello Stato di conoscere tutto, anche gli aspetti più intimi della vita dei cittadini, trasformando automaticamente in “sospetto” chi chieda salvaguardia della vita privata.

Dopo avere letto questo passaggio di Rodotà, ascoltate l’intervista al CEO di Google.

dic 9

 

Nello scorso mese di settembre sul sito Agcom è stata pubblicata la proposta di delibera con cui Agcom lascerebbe “mano libera” a Telecom Italia. In base alle indiscrezioni pubblicate oggi su Milano Finanza, essendo concluso il periodo di consultazione, entro il mese di dicembre Agcom dovrebbe approvare la delibera definitiva.

In caso di approvazione della delibera, Telecom Italia sarebbe libera di variare i propri listini e l’importo del “canone Telecom” (oggi deve invece superare il vaglio dell’Agcom).

Telecom Italia avrebbe comunque l’obbligo di comunicare le nuove offerte con 30 giorni di preavviso e le offerte dovranno superare un “test” per verificare che la nuova offerta non sia anticompetitiva. In base all’analisi fatta da Milano Finanza, il nuovo test garantirebbe maggiore flessibilità a Telecom. Anche il canone pagato dagli operatori alternativi è a rischio rialzo.

Attendiamo fiduciosi di conoscere il testo definitivo della delibera.