feb 28

Video spassosissimo :) Io “tifo” BlackBerry.

[via BlackBerry Italia]

feb 25

Agcom ieri ha diramato un comunicato stampa nel quale ha comunicato di avere inflitto, nella propria di attività a tutela dei consumatori, sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 2,8 milioni di euro.

Gli operatori più colpiti sono stati Vodafone (1,6 milioni) e TIM (0,5 milioni). L’autorità contesta loro, tra le altre cose, di avere ostacolato le MNP in due modi:

  • utilizzando in modo improprio i dati dei clienti
  • ostacolando illegittimamente le portabilità

Purtroppo i provvedimenti sanzionatori non sono stati pubblicati per cui non è possibile conoscere esattamente le contestazioni mosse dall’autorità. Di certo vi è solo il fatto che Vodafone abbia proposto ricorso al TAR del Lazio contro sanzioni che la società ritiene sproporzionate.

Come segnalato da Mondo3, per ora è possibile leggere solamente la delibera 582/08/CONS con cui Vodafone viene sanzionata per un trattamento illecito di dati per fini commerciali.

feb 23

La scorsa settimana diversi quotidiani e blog hanno rilanciato la notizia in base alla quale un consorzio di produttori di cellulari si è accordato per produrre un caricabatterie universale (micro-USB) entro il 2012.

Diversi commentatori hanno messo in risalto l’assenza di due “big” dei cellulari: RIM (produttore dei celebri BlackBerry) e Apple. Se sul secondo è giusto osservare che “Apple è tradizionalmente legata ai propri standard”, sottolineare la mancata sottoscrizione dell’accordo da parte di RIM è invece fuorviante.

Come tutti i possessori di BlackBerry sanno, Research in Motion (RIM) da anni utilizza per i propri caricatori un formato standard. In particolare tre dei quattro telefoni in listino RIM (il Pearl 8220, il BlackBerry Storm e il Curve 8900) utilizzano già oggi quel formato standard (micro-USB) che Nokia dovrà adottare entro il prossimo triennio.

feb 21

La scorsa settimana sul Corriere un articolo di Federico Cella pubblicizzava un’applicazione (a pagamento) per iPhone per conoscere gli orari dei treni che un ragazzo italiano aveva ideato. Come giustamente i commentatori della notizia hanno osservato per giungere alle medesime informazioni (ma con una grafica più grezza) era sufficiente consultare il sito ufficiale di Trenitalia: http://mobile.viaggiatreno.it. Costo? Zero.

Colgo l’occasione per pubblicizzare la comodissima applicazione di Trenitalia che consente gratuitametne di consultare gli orari ufficiali di Trenitalia e di acquistare i biglietti direttamente da telefonino.

Per ora è disponibile sia per BlackBerry (download OTA) sia per diversi altri terminali (Nokia, ma anche Samsung, Motorola e Sony Ericcson).

Buon download!

feb 18

In seguito allo scalpore causato dalla maxi-multa inflitta dall’Antitrust a TIM e Vodafone, Agcom ha pubblicato sul proprio sito i propri procedimenti contro TIM e Vodafone riguardanti le rimodulazioni (sanzione a TIM - sanzione a Vodafone).

L’Autorità per le garanzie nelle tlc ha assolto entrambi i gestori, ritenendo che le rimodulazioni tariffarie della scorsa estate siano avvenute nel rispetto della normativa vigente.

Ai due gestori sono state inflitte due multe (ridicole) da 58.000 euro per violazioni che riguardano solo indirettamente le rimodulazioni. In particolare:

  • TIM  è stata sanzionata solo per una precedente mini-rimodulazione, che aveva coinvolto solo l’autoricarica (come nella delibera che ha sanzionato la rimodulazione WIND, Agcom ha ribadito il principio in base al quale l’operatore telefonico deve contestualmente comunicare al cliente le variazioni contrattuali ed il relativo diritto di recesso)
  • Vodafone è stata sanzionata per non avere adempiuto gli obblighi di trasparenza previsti dalla delibera 96/07/CONS in relazione alla pubblicazione dei prospetti informativi relativi ai piani tariffari (violazione che peraltro avevamo segnalato nel giugno dello scorso anno su questo blog).

58.000 euro, in seguito alla modifica introdotta dal decreto legge 262/2006, è la sanzione minima che l’Agcom poteva comminare.

Da un lato la scelta di assolvere TIM e Vodafone per le rimodulazioni non stupisce, poichè conferma un orientamento ormai consolidato da Agcom (si veda la delibera di condanna della rimodulazione di WIND e l’archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti della rimodulazione di H3G).

Dall’altro lato “stride” la scelta di comminare il massimo della sanzione di un’autorità (Antitrust) con l’assoluzione dell’altra autorità (Agcom).

Si deve tuttavia rilevare che non si è determinato un effettivo contrasto di giudicati, poichè le due autorità si sono pronunciate su aspetti differenti: L’Antitrust si è limitata a giudicare la conformità al Codice del Consumo; l’Agcom la conformità al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Ora si comprende perchè TIM nelle proprie memorie difensive presentate all’Antitrust invocava il ne bis in idem per bloccare il procedimento sanzionatorio. :)

feb 17

Ieri è giunta la notizia, finita nel giro di pochi minuti sui principali quotidiani on-line e rimbalzata sui telegiornali, della maxi-multa comminata dall’Antitrust ai due principali operatori di telefonia mobile: TIM e Vodafone.

Sul sito dell’Antitrust è stato pubblicato il Bollettino del 16 febbraio 2009 che riporta entrambi i provvedimenti sanzionatori.

Dalla lettura di entrambi i provvedmenti emergono alcuni aspetti che, per brevità, i quotidiani non riportano. Cercherò di farne una sintesi per punti:

  • il provvedimento sanziona unicamente la violazione del Codice del Consumo, il giudizio dell’Autorità non riguarda infatti la leggimità della rimodulazione ma solo la modalità con cui è stata comunicata. Si segnala anzi l’esistenza di procedimenti Agcom in merito per violazione del Codice delle Comunicazioni.
  • l’invio di SMS con contenuto “criptico”, benchè supportato da altre forme di comunicazione (IVR, quotidiani, sito web), non supera il test di adeguatezza dell’Autorità. L’Antitrust sottolinea infatti che il “contenuto dell’SMS si dovrebbe caratterizzare per l’adozione di un tenore particolarmente univoco ed esaustivo circa la natura dell’operazione e i diritti riconosciuti dall’utente”. Così non è stato per i messaggini inviati da TIM e Vodafone. Su questo aspetto l’Antitrust pare discostarsi – come segnalato nelle memorie difensive dei gestori – dall’orientamento Agcom.
  • qualificare l’operazione come “semplificazione” (Vodafone) può indurre in errore il consumatore. Lo stesso vale per il termine “rimodulazione” (TIM) unito a informazioni circa la possibilità di aderire gratis ad altri piani.
  • i gestori devono fornire una completa informazione circa le modalità di esercizio del diritto di recesso. Devono in particolare illustrare le caratteristiche del diritto di recesso (esistenza del termine di 30 giorni, insussistenza di penali, insussitenza di penali, riconoscimento ex lege).
  • i gestori devono, in particolare, specificare le “modalità di rimborso del credito residuo in caso di passaggio ad altro operatore e del bonus maturato ai fini di eventuali ricariche”.

Sulla base delle predette considerazioni l’Autorità decide di applicare il massimo edittale 500.000 euro.

Le associazioni dei consumatori, come già a suo tempo fece Quintarelli, ricordano come la simultaneità delle due rimodulazioni lascia pensare a un cartello tra TIM e Vodafone. Ma, come è noto, i cartelli sono assai difficili da dimostrare.

Indubbiamente è una buona cosa che l’Antitrust, come promesso, non si sia lasciata intimorire e abbia iniziato ad infliggere le maxi-multe. Di contro si può osservare come incomprensibilmente altri gestori, tra cui H3G e la sua rimodulazione alquanto sospetta, non siano stati oggetti di simili provvedimenti.

ps: nel Bollettino Antitrust di ieri a TIM viene comminata un’ulteriore sanzione di 340.000 euro (Provvedimento n. 19464).

feb 15

WIND ha introdotto per alcuni suoi piani tariffari per utenti privati (tra i quali spiccano le offerte All Inclusive) una durata minima di 24 mesi per i relativi contratti.

In seguito all’entrata in vigore del c.d. Decreto Bersani i clienti hanno diritto di recedere da questo genere di contratti in ogni momento, rispettando due condizioni: (i) che diano un preavviso (che varia da gestore a gestore, ma che può al massimo essere di 30 giorni), (ii) che vengano corrisposti al gestore gli eventuali “costi sostenuti” (i quali variano da contratto a contratto e che debbono essere indicati in una specifica tabella).

Ora osserviamo la tabella redatta da WIND ai sensi della delibera 96/07/CONS in relazione al piano All Inclusive (pdf): nella sezione a) viene indicata la durata minima di 24 mesi, ma la “penale per rescissione anticipata del contratto” (sic!) è di zero euro. Ciò significa che il limite c’è e non c’è: una previsione sprovvista di sanzione è spesso vuota di significato. In base a una interpretazione letterale della disciplina applicabile, il cliente dovrebbe comunque comunicare l’intenzione di recedere (e quindi anche l’intenzione di chiedere MNP verso un altro gestore) almeno 30 giorni prima. Ma cosa accadrebbe qualora il cliente richiedesse MNP senza dare il preavviso al gestore? A quanto pare nulla, poichè anche in questo caso non è prevista alcuna specifica sanzione.

Approfitto di questo post per evidenziare la “bestialità” giuridica che Agcom ha scritto nella propria tabella, nella parte in cui parla di “penale per rescissione anticipata del contratto”.

  • in primo luogo non è corretto l’utilizzo del termine “penale”, poichè le penali sono state rese illegali dallo stesso decreto Bersani
  • in seconso luogo non è corretto l’utilizzo del termine “rescissione” ma si dovrebbe utilizzare il termine “recesso”. La rescissione è infatti quella disciplinata dall’art. 1447 e ss. del codice civile e ricorre solo nel caso di lesione ultra dimidium, stato di necessità e stato di bisogno.

Davvero strano che questo sia accaduto, solitamente il drafting delle delibere Agcom è piuttosto preciso.

feb 13

La rete di proprietà di Telecom Italia è tornata in questi giorni al centro del dibattito politico.

Qualche giorno fa Il sole 24 Ore pubblicava un intervista a Rovati, autore di quel piano di scorporo della rete Telecom che per settimane divenne causa di scontro politico. Nell’intervista Rovati, tra le altre cose, ribadisce la bontà del proprio piano, suggerendo a Telecom Italia di disfarsi di TIM Brasil e fondersi con Mediaset per trasformarsi in una media company(questa dichiarazione, o meglio il non avere inviato una immediata rettifica pare sia costato il posto a Rovati).

Ieri Borghini (coordinatore nazionale del dipartimento Attività produttive di Forza Italia, poi smentito dal Ministro Scajola, si era pronunciato a favore dello scorporo. Bernabè aveva prontamente replicato che il “problema” dello scorporo della rete era stato da Open Access. Secondo il Sole24Ore di oggi (pag. 31) pure il piano Caio dovrebbe prevedere lo scorporo della rete.

Franco Debenedetti è intervenuto sul tema con una limpidissima analisi che vi invito a leggere. Al fine di salvare capre e cavoli (leggi italianità della rete, interessi degli azionisti Telecom, dei concorrenti di Telecom e del Paese), Debenedetti propone di conferire la rete attuale in una società di cui Telecom continuerà ad essere azionista di riferimento. Gli investimenti saranno garantiti dal pagamento di un canone fissato dal regolatore, la parità di accesso dovrà essere garantita a tutti i concorrenti e i capitali per i nuovi investimenti arriveranno grazie a nuovi azionisti (in primis investitori istituzionali) e a finanziamenti pubblici.

Uno spunto davvero interessante. Come giustamente ricorda Rovati “La verità è che lo scorporo della rete doveva essere fatto prima della privatizzazione di Telecom. Se questo fosse avvenuto non staremmo qui a litigare sul tema.” Trovare una soluzione al “peccato originale” non è affatto semplice.

feb 4

H3G negli scorsi mesi ha suscitato vere e proprie rivolte su siti, blog e forum in seguito a rimodulazioni tariffarie e  casi di “sparizione” del credito residuo.

Il quotidiano Repubblica, in seguito all’ondata di protese, aveva interpellato il gestore il quale aveva motivato le proprie azioni accusando i propri clienti accusando i propri clienti di avere barato.

Una serie di recenti delibere dell’Autorità per le telecomunicazioni hanno tuttavia stabilito, con particolare riferimento alle schede disattivate il 20 luglio 2007, che a “barare” è stato il gestore. L’Autorità ha, in particolare, sanzionato il comportamento illegittimo di H3G obbligando il gestore a restituire il credito residuo e a corrispondere al cliente un indennizzo.

In un articolo a firma di Alessandro Longo apparso su l’Espresso il gestore pare volere proseguire in questa battaglia contro parte della propria clientela. H3G - superando a mio avviso ogni limite - ha rincarato la dose dichiarando che quei clienti  sono “a volte in combutta con la criminalità organizzata” e ha annunciato un ricorso al Tar contro le delibere Agcom.

Accusare parte della propria clientela di essere in combutta con la mafia?!? In una ottica marketing credo che si tratti di una scelta suicida.

Ringrazio Stefo per la segnalazione dell’articolo.