lug 8

Da diversi mesi Aldo Garuti conduce una battaglia per l’applicazione di una serie di delibere in tema di credito residuto.

Di recente ha inviato una mail nella quale punta il dito contro l’AGCOM, colpevole per non vigilare sul rispetto delle norme da lei stessa prodotte. Questo il testo della lettera.

APPELLO ALLE ISTITUZIONI PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ NEL SETTORE DELLA TELEFONIA MOBILE

DA OLTRE 6 ANNI, la delibera n. 7/02/CIR (http://www.agcom.it/provv/d_07_02_CIR.htm) dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) rende possibile il mantenimento dello stesso numero di cellulare passando da un gestore ad un altro (Mobile Number Portability) e, congiuntamente, IMPONE che il credito residuo presso il vecchio operatore venga trasferito sulla SIM di quello nuovo.

Precisamente, l’articolo 2, comma 3, delle “Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio”, datate 28 marzo 2002, non concede una mera facoltà ai gestori di concordare modalità idonee al trasferimento del credito, ma IMPONE loro di farlo:

“L’operatore DONOR, su richiesta dell’operatore RECIPIENT, concorda le modalità di trasferibilità del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli” (http://www.agcom.it/provv/d_07_02_CIR.htm#02).

Tuttavia, non c’è verso che i gestori mobili si adeguino alle prescrizioni di legge e, in assenza di accordo fra gli stessi operatori, agli utenti viene negato de facto il diritto alla “portabilità del credito residuo” quando si passa da un gestore mobile ad un altro.

Dopo anni d’inutili intimazioni, decreti e diffide, ancora nello scorso mese di agosto 2007, con la delibera N. 416/07/CONS “DIFFIDA AGLI OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE AD ADEMPIERE L’OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO AGLI UTENTI DEL CREDITO RESIDUO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 3 DELLA LEGGE 40/07” (http://www.agcom.it/provv/d_416_07_CONS.htm) l’AGCOM concedeva ai gestori altri 45 giorni per mettersi in regola:

“L’AUTORITÀ nella riunione del Consiglio del  2 agosto 2007…  DIFFIDA  le società TELECOM ITALIA S.P.A., con sede legale in Milano, in Piazza Affari n. 2, e sede secondaria in Roma in Corso d’Italia n. 41;  VODAFONE S.P.A. con sede legale in Ivrea (TO), in via Jervis 13;  WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., con sede legale in Roma in via C.G. Viola 48;  H3G ITALIA S.P.A., con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), in via Leonardo da Vinci 1, e sede secondaria in Roma, in via Alessandro Severo 246;  CARREFOUR ITALIA MOBILE, con sede legale in Milano, in via Caldera 21;  COOP ITALIA, con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), in via del Lavoro 6/8,  AD OTTEMPERARE, ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 45 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA PRESENTE, ALL’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL CREDITO RESIDUO IN CASO DI RECESSO ED A QUELLO DI PORTABILITÀ DELLO STESSO CREDITO IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL’UTENZA PRESSO UN ALTRO OPERATORE, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, predisponendo tutte le attività tecniche e gestionali necessarie all’adempimento dell’obbligo di legge.

IN CASO DI INOSSERVANZA della presente diffida, L’AUTORITÀ PROVVEDERÀ ALL’AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ai sensi dell’art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dall’articolo 2, comma 136, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la violazione del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 1 decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (http://www.agcom.it/provv/d_416_07_CONS.htm).

Ai sensi della delibera n. 7/02/CIR, il termine massimo di 45 giorni, di cui alla delibera n. 416/07/CONS, dunque, è da considerarsi come una dilazione temporale, vale a dire una proroga dei tempi di adeguamento che sarebbe stata concessa agli operatori, da aggiungersi, in pratica, all’inammissibile ritardo (già nell’agosto 2007) di circa 5 anni e mezzo –corrispondente a circa 2000 giorni successivi al termine di 30 giorni dalla data della notifica della delibera n. 7/02/CIR, che (come si è evidenziato) è del 28 marzo 2002–.

Non essendo dato conoscere la motivazione, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di tale provvedimento, simile concessione appare francamente inconcepibile.

Considerato che TIM, Vodafone, Wind e H3G non si erano adeguati nel lasso dei 5 anni e mezzo precedenti, ci si poteva ragionevolmente aspettare che, per l’occasione, invece, si adeguassero, visto che, nella più totale e assoluta impunità, non l’avevano mai fatto prima?

Che cosa fa, allora, l’AGCOM?   Forse che stavolta, finalmente, sanziona i gestori, come espressamente previsto dalla suddetta delibera n. 416/07/CONS del 2 agosto 2007 emanata dalla stessa AGCOM?   Macché… ad oggi, ancora NULLA DI FATTO, DOPO OLTRE 6 ANNI d’impunite inadempienze!

A tale proposito, l’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) in data 3 giugno 2008 ha redatto un preciso esposto all’AGCOM e all’AGCM (Antitrust), con tutti i riferimenti che documentano le inadempienze relative ai vari gestori, scaricabile dal sito Internet dell’ADUC al link  http://www.aduc.it/dyn/tlc/ESPOSTOCreditoResAgcomAntitrust.pdf

L’AGCOM, se non provvede secondo quanto dovuto in base ai suoi stessi fini istituzionali, non farebbe che confermare la propria condotta omissiva e l’incapacità a far rispettare le sue stesse delibere.   L’impressione, in effetti, è che sembri fare tutto il possibile affinché gli operatori telefonici, anche quando sussistono tutti gli estremi e le circostanze per farlo, non vengano invece sanzionati.

A fronte di una costante riduzione del potere d’acquisto per le famiglie italiane, le compagnie telefoniche continuano a macinare enormi profitti e causano gravi pregiudizi economici all’intera utenza nazionale.

COSA ASPETTA L’AGCOM A SANZIONARE I GESTORI INADEMPIENTI?

Può essere comprensibile rilevare che in Italia gli organi di controllo siano lenti ma, cosa ben più grave, è dover constatare quanto essi siano altresì assai poco efficaci, come è costretta a riconoscere la stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in una propria segnalazione al Governo (http://www.agcom.it/provv/Segnalazione_Gov_07–2006.pdf).

Com’è noto, infatti, le sanzioni nel settore delle telecomunicazioni sono, sostanzialmente, risibili per la loro ridotta entità e con tempi di applicazione lunghissimi.   A fronte della forza numerica dei clienti, i dati disponibili indicano, in tutta evidenza, che esse sono del tutto inique, se commisurate rispetto all’enorme fatturato e ai profitti delle società interessate e, per giunta, arrivano spesso con anni di ritardo, a causa dell’inadeguatezza della struttura del sistema sanzionatorio.

PIÙ I TEMPI DELLA GIUSTIZIA SI ALLUNGANO, MENO SI FANNO RICORSI… E MENO SI HA GIUSTIZIA!

Lungi dal poter esplicare un qualsiasi ruolo deterrente, tale contingenza rischia di acquisire, di fatto, un’inammissibile valenza d’improprio incentivo d’impresa nei confronti di chi, anziché essere paradossalmente premiato per il proprio (mal)operato, meriterebbe, al contrario, una punizione esemplare.

D’importanza non secondaria, parimenti, è la circostanza che, nell’attesa che finanche arrivi l’eventuale sanzione, somme considerevoli indebitamente introitate, per quanto di dubbia liceità, vengono comunque investite, quali fossero una sorta di –improprio– finanziamento per l’attività d’impresa pagato –a loro insaputa– dai milioni di utenti consumatori.

CHI OBBLIGA GLI OPERATORI TELEFONICI A RISPETTARE LA LEGGE IN ITALIA?

Sarebbe oltremodo interessante ed assai utile analizzare, nello specifico, quanto possa effettivamente esercitare un ruolo deterrente un’eventuale azione sanzionatoria da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) o anche dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM – Antitrust), ovvero in che misura tale eventuale sanzione vada realmente ad “impattare” sulla profittabilità contabile di fine anno e si possa, pertanto, ritenere congrua.

PERCHÉ UN OPERATORE DI TELEFONIA MOBILE DOVREBBE RISPETTARE IL DECRETO DELL’AGCOM DI 6 ANNI FA SULLA PORTABILITÀ DEL NUMERO MOBILE, SE L’AUTORITÀ ITALIANA NON HA MAI COMMINATO SANZIONI NEI CONFRONTI DEI GESTORI CHE NON LO OSSERVANO?

E’ del tutto evidente che, per una multinazionale delle TLC, invece di rispettare i diritti dei clienti, sia più conveniente rischiare di dover pagare una sanzione pecuniaria, solo eventualmente irrogata e, nel caso, comunque, tardivamente e di entità irrisoria.   Queste grandi imprese possono facilmente inserire un importo sanzionatorio forfetario nei propri bilanci alla stessa stregua di eventuali spese accessorie, di certo infinitamente inferiore ai cachet pagati per le loro campagne pubblicitarie.

L’ottemperanza alle normative, per contro, favorirebbe non solo la parte contrattualmente più debole dei consumatori ed utenti, ma anche la sana concorrenza e la buona salute del (sempre invocato) libero mercato.

Nel Paese dei furbetti vari, rispettare la Legge pare costituire un dovere solo per il semplice cittadino-utente-consumatore.   A chi fa affari, invece, gli interessi economici in gioco, quando non garantiscono l’assoluta impunità, concedono inammissibili dilazioni temporali per pagare un’oblazione che, di fatto, ha pressappoco il valore di un buffetto, costituendo, paradossalmente, un premio per un comportamento censurabile ed indecente.

Un Paese civile è tale quando esistono regole giuste ed uguali per tutti, a cui corrispondano, altresì, certezza, celerità, congruità ed efficacia della pena.   Diversamente, confidando nella propria sostanziale impunità, s’impone il Far West e la negazione dello stato di diritto.

TOLLERANZA ZERO CON CHI NON RISPETTA LE REGOLE?

I gestori telefonici possono continuare imperterriti a perpetrare i loro comportamenti scorretti.   Infatti, sono incentivati a ciò dalla consapevolezza che, nel Bel Paese, la “tolleranza zero” viene annunciata solo verso alcuni reati, specie se commessi dagli elementi più deboli nella scala sociale, ma, quando questi sono perpetrati da parte di grosse società, nei loro confronti si pratica, invece, la politica del “laissez faire”, pur avendo le autorità istituzionali tutti gli strumenti per sanzionare.

L’attività amministrativa deve essere retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.

PER QUESTI MOTIVI,

STANTE l’inammissibile inerzia da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha consentito che il disposto regolamentare sancito dalla citata delibera AGCOM n. 7/02/CIR del 28 marzo 2002 sia impunemente rimasto senza applicazione DA OLTRE 6 ANNI dalla sua entrata in vigore,

CHIEDO

CHE LE ISTITUZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE INTERVENGANO A FARE CHIAREZZA E STABILIRE ORDINE PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ NEL SETTORE DELLE TELEFONIA MOBILE.

Genova, 3 luglio 2008

Aldo GARUTI

Mi limito ad aggiungere una piccola nota a quanto ha scritto Garuti: pure la delibera AGCOM 179/03/CSP impone un medesimo obbligo ai gestori. Sono pertanto due le delibere AGCOM che i gestori disattendono nel silenzio dell’autorità di vigilanza.

Art. 4, comma 3, lettera g della delibera 179/03/CSP

di specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti di tipo prepagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero.

lug 5

Tutti gli operatori di telfonia mobile hanno di recente inserito nelle proprie Condizioni Generali di Contratto delle clausole volte a prevenire fenomeni di abuso da parte dei clienti.

In ordine cronologico la prima è stata Vodafone e l’ultima è stata WIND. Ora tutti i gestori di telefonia mobile prevedono nei loro contratti un (complicatissimo) profilo di consumo “standard”. Chi se ne discosta sta “abusando” del servizio e pertanto può essere “punito” dal gestore (sospensione dell’utenza et similia).

TIMArt. 7 Condizioni Generali di Contratto Ricaricabili (art. 6.1 Abbonamento)

Ai sensi delle presenti condizioni generali, l’uso personale del servizio è definito secondo un profilo standard di traffico che rispetta almeno due dei seguenti parametri:
a) traffico giornaliero uscente sviluppato per LINEA non superiore a 160 minuti e/o 200 SMS;
b) traffico mensile uscente sviluppato per LINEA non superiore a 1250 minuti e/o 2000 SMS;
c) traffico giornaliero in uscita verso la rete mobile TIM di Telecom non superiore all’80% del traffico giornaliero uscente complessivo;
d) rapporto tra traffico voce e SMS giornaliero uscente complessivo e traffico voce e SMS giornaliero entrante complessivo non superiore a 4 .
Il superamento di almeno tre di tali parametri è incompatibile con un uso personale del servizio.

SANZIONE: L’inadempimento da parte del Cliente a quanto previsto nel presente art. 7 consentirà a Telecom di risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.

VODAFONE - art. 4 Condizioni Generali di Contratto Ricaricabili (art. 7 Abbonamento)

L’uso personale è definito secondo un profilo standard di traffico che rispetta almeno tre dei seguenti parametri:

a. traffico giornaliero uscente sviluppato per SIM non superiore a 160 minuti;
b. traffico mensile uscente sviluppato per SIM non superiore a 1250 minuti;
c. traffico giornaliero in uscita verso la rete Vodafone non superiore all’80% del traffico giornaliero uscente complessivo;
d. rapporto tra traffico giornaliero uscente complessivo e traffico giornaliero entrante complessivo non superiore a 4.

Il superamento di almeno due tali parametri è incompatibile con l’Uso personale.

SANZIONE: attivazione tariffa Anytime

WINDart. 6.1 Condizioni Generali di Contratto

È considerato standard il profilo di traffico che rispetta almeno tre dei seguenti parametri:

1. traffico uscente giornaliero per SIM non superiore a 200 minuti e/o 300 SMS/MMS;
2. traffico uscente mensile per SIM non superiore a 2000 minuti e/o 4000 SMS/MMS;
3. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile indirizzato verso altri operatori mobili non superiore al 60% del traffico uscente complessivo;
4. traffico (minuti e/o SMS/MMS) uscente giornaliero/mensile indirizzato verso un singolo operatore mobile diverso da WIND non superiore al 40% del traffico uscente complessivo;
5. rapporto tra traffico giornaliero uscente complessivo e traffico giornaliero entrante complessivo non superiore al 25%.

Il superamento di più di uno dei suddetti parametri è incompatibile con l’uso personale della SIM e comporta la facoltà di WIND di procedere alla sospensione immediata del servizio.

H3G – Tutti i piani tariffari attivati dal 01/12/2007 (vedi Box 1)

Per tutti i nuovi attivati con Piano Abbonamento Zero 3 dal 1° Dicembre 2007, oltre alle Condizioni Generali di Contratto in vigore, si applicano le seguenti ulteriori limitazioni:
- traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non 3, inferiore al 60% del traffico totale uscente
- il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 5% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese;
Qualora dai sistemi di rete 3 non risultasse soddisfatta anche una sola delle condizioni sopra indicate, previa comunicazione al cliente, 3 si riserva la possibilità di applicare le condizioni economiche del Piano Tariffario TuaNove.

COOP VOCEArt. 4 Condizioni Generali di Contratto

L’Uso Personale di Servizio/i è, comunque, definito secondo un profilo standard di Traffico che rispetti almeno 3 (tre) dei seguenti parametri:

IDENTICO A TIM

Il superamento di almeno due di tali parametri è considerato incompatibile con l’Uso Personale del/i Servizio/i.

UNO MOBILEArt. 4.5 Condizioni Generali di Contratto

Ai fini del presente Contratto l’Uso Personale è definito secondo un profilo standard di traffico che rispetta almeno tre dei seguenti parametri:

IDENTICO A VODAFONE

Il superamento di almeno due tali parametri è incompatibile con
l’Uso Personale.
4.6 Nel caso in cui dai Sistemi informatici CIM risultasse l’inadempimento, anche parziale o temporaneo, alle obbligazioni previste dai precedenti articoli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, il Contratto sarà risolto immediatamente ed integralmente, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. CIM comunicherà la risoluzione inviando un SMS al numero della SIM. In tal caso, CIM tratterrà ai sensi dell’art. 1382 c.c. le somme già versate dal CLIENTE, salvo il risarcimento dei danni ulteriori. CIM in ogni caso sospenderà immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi di comunicazione elettronica.

POSTE MOBILEArt. 7.2 Condizioni Generali di Contratto

7.2 – Per quanto riguarda i SMCE ed in particolare il traffico telefonico, l’uso personale viene definito secondo un profilo standard di traffico che rispetti almeno tre dei seguenti parametri:
IDENTICO A TIM
Il mancato rispetto di almeno due di tali parametri è incompatibile con un uso personale.
7.3 – In caso di inadempimento del Cliente alle obbligazioni di cui agli artt. 2 comma 2, e 7 commi 1 e 2, PosteMobile avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

CONADArt. 4 Condizioni Generali di Contratto

4.1. omissis L’uso personale della Carta SIM Ricaricabile è definito secondo un profilo stand ard di Traffico che rispetta almeno tre dei seguenti parametri:

IDENTICO A TIM

Il mancato rispetto di almeno due di tali parametri è incompatibile con un uso personale.

4.3. In caso di inadempimento, anche parziale e/o temporaneo, alle obbligazioni di cui al presente articolo 4, Conad Insim sospenderà immediatamente, in tutto o in parte, i Servizi.

Ma contrattualmente sono lecite quelle clausole? Personalmente ritengo che simili clausole siano da ritenersi vessatorie nella parte in cui introducono un evidente squilibrio nella posizione tra gestore e operatore (nella redazione delle Condizioni Generali di Contratto credo che si “salvi” dalla vessatorietà solo Vodafone, per l’astuta previsione dell’art. 6.3)

La sospensione del servizio di fronte ad abusi da parte del cliente può, al contempo, ritenersi lecita. Non però per la violazione di clausole che ricostruiscono un ipotetico “consumo persoale”, ma per la violazione dei principi di buona fede e correttezza.

All’estero cosa succede? All’ester, dove il buon senso sembra prevalere, si rinvia a formule “Excessive usage policy and full terms apply” (O2, Regno Unito).

Il ridicolo delle sopra menzionate previsioni sta nel fatto che spesso le promozioni/opzioni reclamizzate dai gestori (specie quelle che “regalano” traffico on-net) violano apertamente i limiti contrattuali, determinando un divertente cortocircuito (tra le ultime segnalazioni quelle di Andrea Trapani su WIND).

Da pochi giorni su questo fronte è giunta una novità targata Vodafone. Per il lancio dell’iPhone 3G il gestore propone infatti un abbonamento con infiniti* minuti verso i Vodafone.

Andando a leggersi l’asterisco si scopre che:

2. Come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, il cliente deve attenersi ai criteri di buona fede e correttezza nell’uso del piano Vodafone Facile per iPhone Special Edition; si presume un uso non conforme a buona fede se il traffico voce supera i 7.000 minuti al mese o alternativamente se il traffico SMS supera i 7.000 SMS al mese.

L’inizio della frase sembrava introdurre una svolta, poi, in verità, semplicemente vengono aggiunte ulteriori condizioni alle faragginose condizioni previste dalle Condizioni Generali di Contratto.

Morale: se sottoscrivete un contratto Vodafone con infinite chiamate verso i Vodafone state attenti perchè se in un giorno fate una chiamata da 5minuti verso un numero vodafone e non ricevete chiamate state violando le Condizioni Generali di Contratto.

Per noi Italiani il buon senso è una chimera.

Ringrazio geoglobalfax, Eros76, ryan, Max, AndreA e amgzero per parte delle segnalazioni.

lug 1

Leggendo le ultime delibere AGCOM in tema di risoluzione delle controversie tra operatori e utenti si deve registrare un positivo cambio di rotta.

In passato accadeva che un utente rimanesse senza linea telefonica per mesi e mesi e, anche dopo avere richiesto l’intervento dell’autorità, ottenesse come ristoro del danno subito cifre irrisorie.

Perchè? Perchè nelle Carte Servizi i gestori telefonici prevedevano tetti al risarcimento danni per i disservizi causati. Esempio: se il gestore di telefonia fissa vi lasciava senza linea vi avrebbe liquidato come risarcimento 5euro/giorno con un tetto massimo di 60euro.

L’autorità, fino a ieri, prendeva atto che la Carta Servizi prevedeva questo tetto e imponeva alla società di corrispondere 60 o 100euro.

Da oggi il vento è cambiato. L’AGCOM, finalmente, sta contestando agli operatori la congruità delle somme indicate nelle Carte Servizi. Ecco la “formula” con cui l’autorità aggira il tetto massimo fissato dagli operatori

il computo della misura dell’indennizzo deve necessariamente prescindere dal massimale di Euro 100,00, previsto dalla Carta dei Servizi, in quanto quest’ultimo viola il predetto principio di proporzionalità, inteso in termini di adeguatezza, quale corrispondenza dell’indennizzo al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, quali la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto – utente (persona fisica – giuridica) che ha subito il pregiudizio

Morale: iniziano a vedersi indennizzi di 427euro (vari disservizi), 4.809euro (ritardo attivazione ADSL, cifra impensabile fino a poche settimane fa), 1.991euro (rimodulazione tariffaria non comunicata), 665euro (ritardo attivazione ADSL), 1.039 (ritardata attivazione linea + disservizi), 432euro (ritardata gestione del reclamo), 1.216euro (ritardo attivazione ADSL), 335euro (ritardo attivazione ADSL).

Si tratta indubbiamente di un passo in avanti. Fino a ieri per ottenere un minimo indennizzo si era costretti a rivolgersi al giudice di pace, salvo accontentarsi di un tozzo di pane (60 o 100euro). Considerando che chi si rivolge all’AGCOM solitamente decide di muoversi per gravi violazioni o gravi inadempimenti del gestore, la decisione di “sbloccare” il massimale è indubbiamente una novità di grande rilievo.

lug 1

L’AGCOM, come certamente saprete, svolge tra le diverse funzioni quelle di giudice (gratuito) delle controversie tra operatori e utenti.

Stavo leggendo le ultime delibere e noto una stravagante interpretazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

Nel “corpo” della delibera i dati degli utenti sono stati resi anonimi (invece di Mario Rossi troverete scritto XXXXXXXX), ma nell’intestazione della delibera stessa i nomi sono in chiaro (quindi leggerete “Definizione della controversia Rossi/Telecom Italia s.p.a.”).

Provare per credere: http://www.agcom.it/provv/d_14_08_CIR.pdf

Forse è il caso se le diverse autorità indipendenti si telefonino tra di loro. Sarebbe curioso vedere l‘Autorità Garante per la protezione dei dati personali condannare l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.