
Più volte ci siamo occupati del diritto del cliente di chiedere il trasferimento e la restituzione del credito residuo (qui, qui e anche qui).
Fino ad oggi l’AGCOM non si era ancora pronunciata sul punto. Nella definizione di una recente controversia l’autorità è stata costretta a pronunciarsi.
Nel caso di specie un gestore di telefonia mobile (vi lascio indovinare quale) ha modificato (in senso peggiorativo) i propri piani tariffari e un utente ha chiesto, ai sensi dell’art. 70.4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, di potere esercitare il diritto di recesso facendosi restituire sia il credito acquistato, sia il credito derivante da autoricarica.
L’autorità ha stabilito che:
- il cliente, in caso di rimodulazione, ha il diritto di farsi restituire “senza alcun costo” il credito acquistato
- il cliente NON ha dirito alla restituzione del credito da autoricarica, essendo credito di natura “non monetaria”
La motivazione con cui l’autorità ha escluso l’autoricarica dal “perimetro” del credito residuo non mi convince.
Il traffico autoricarica può essere considerato credito “non monetario” (sulla distinzione tra credito monetario e non monetario rinvio a questa discussione). Oggetto dell’obbligazione pertanto è una prestazione (telefonate, sms, mms, servizi…). In caso di rimodulazione tariffaria, però, se il gestore alza la tariffa indirettamente viene ad intaccare l’obbligazione alla base del credito da autoricarica.
Faccio un esempio: sul mio cellulare ho 10euro di credito, posso inviare 100SMS a 0,10€ l’uno.
Se però il gestore decide di aumentare il prezzo degli SMS rimodulando la tariffa (e portandolo, in esempio, da 0,1€ a 1€) il gestore ”intacca” l’obbligazione. Una volta divenuta efficace la rimodulazione il gestore non avrà più un debito di 100SMS, ma di soli 10SMS.
Di norma nel nostro ordinamento un debitore non può mai unilateralmente modificare il contenuto della nostra obbligazione. Si tratta di buon senso.
AGCOM invece con questa decisione ha, di fatto, ammesso la possibilità per i gestori di “autoridurre” il debito verso i propri clienti.
luglio 1st, 2008 at 10:57 am
In questa delibera, mi pare di capire, viene solo definito il concetto di ” autoricarica non monetizzabile” anche a fronte di una rimodulazione tariffaria peggiorativa.
Assolutamente impugnabile, dal momento che alcuni contratti prevedono espressamente l’erogazione di un credito a tutti gli effetti,e non ” l’elargizione di un credito promozionale”.
A fronte della rimodulazione, il gestore ne trarrebbe un guadagno in quanto la parte di credito non monetizzabile ( contrettualmente equiparata al credito acquistato) subirebbe un deprezzamento…
Bersani? Bersani non c’entra nulla, ma come al solito viene tirato in ballo ….
luglio 1st, 2008 at 4:04 pm
Questa delibera, in cui l’autorità si limita al petitum, viene affrontato il tema della restituzione del credito a seguito di rimodulazione.
Viene sancita l’illegittimità della condotta del gestore, che impediva la monetizzazione del credito acquistato, e viene ribadito che in occasione di una rimodulzione tariffaria la restituzione del credito deve essere gratuita (pare di capire che non siano dovuti i 10euro che H3G chiede come “costi per la restituzione del credito”).
Sul credito da autoricarica l’autorità non scende molto nel dettaglio. Si limita a stabilire che è credito non acquistato, non monetario e quindi non “monetizzabile”.
Nulla viene detto sulla legittimità della modifica tariffaria, che “impatta” sul credito non monetario accumulato, e nulla viene detto sulla qualificazione contrattuale del credito.
Il ragionamento è molto generale e, mia impressione, superficiale.
luglio 1st, 2008 at 11:29 pm
Peccato che lo stesso gestore, nel corso di una udienza per problematiche molto simili, abbia ammesso che il credito autoricaricato è in realtà credito acquistato da terzi quindi parimenti monetizzabile! Vedremo come verrà girata la frittata anche stavolta!