
Qualche riflessione prima che la delibera AGCOM 58/08 venga pubblicata…
Quale é la natura del credito residuo? Le alternative possibili sono due:
- obbligazione pecuniaria, dalla quale discende un diritto alla restituzione (soluzione scelta dal decreto Bersani)
- obbligo di prestazione, dalla quale non discende un diritto alla restituzione
Il fatto che il credito avesse una scadenza ben definita, riportata su ogni scheda, porta forse a ritenere che nel rapporto contrattuale tra operatore e cliente si sia scelta la soluzione n° 2. Il cliente aveva il diritto di chiedere a Mediaset, entro la data di scadenza (nota fin dal momento della stipula del contratto) una prestazione (in particolare dei servizi televisivi).
Il decreto Bersani ha invece stabilito che il credito residuo ha natura monetaria e non può avere scadenza.
L’AGCOM, nella delibera 58/08, ha specificato che esiste un prima e un dopo Bersani:
- Chi ha attivato la tessera prima della Bersani ha sottoscritto un contratto con le vecchie condizioni, e ha quindi perso il credito alla scadenza.
- Chi ha attivato la tessera dopo la Bersani ha sottoscritto un contratto con le nuove condizioni, e quindi ha diritto a riavere il credito.
La decisione dell’AGCOM ha dato ragione a Mediaset? No. Perchè il comportamento di Mediaset ha comunque violato i diritti di chi ha attivato la tessera dopo la Bersani.
La decisione dell’AGCOM è andata contro la decisione dell’Antitrust? No. Perchè comunque chi ha attivato la tessera dopo la Bersani ha visto ledere i propri diritti per “pubblicità ingannevole”.
Ma la legge Bersani non dovrebbe tutelare tutti i consumatori? Sì, ma è stata scritta male…
La legge (o decreto) Bersani nasce per eliminare i costi di ricarica solo per la telefonia mobile. Il Parlamento, in un secondo momento, l’ha estesa al settore televisivo però si è dimenticata di modificare l’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1.
Mentre si prevede che
“E’ vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o ((del servizio)) richiesto. E’ altresi’ vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del ((servizio)) acquistato ”
è previsto solo per gli operatori di telefonia mobile che:
“Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Il legislatore probabilmente si è dimenticato di specificare che l’obbligo di adeguamento alle predette disposizioni è da intendersi per tutti quanti (telefonia, internet, televisioni). Motale: interpretando alla lettera la legge solamente gli operatori di telefonia sono obbligati ad estendere la nuova normativa di favore ai vecchi clienti. Mediaset non l’ha fatto.